NOTIZIARIO 05-2005   Maggio 2005

 CONVENZIONE CCIAA
Esiste la possibilità di richiedere allo Studio Cialdai  visure, certificati, ricerche anagrafiche, bilanci ed altri documenti (anche in bollo e per aziende in tutt'Italia) grazie alla convenzione con il servizio telematico della CCIAA. Tali documenti sono disponibili entro pochi minuti dalla richiesta.

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Approvata dal senato la legge Comunitaria 2004
Diritto annuale alle Camere di Commercio
Diritto annuale CCIAA: le misure delle sanzioni per omesso o tardivo versamento
Chiarimenti sull’Irpef in vista di Unico
Gerico 2005 e software Comunicazione dichiarazioni d’intento
Questionario per lo studio di settore nel settore delle manifatture
Tutte le modifiche all’Irap: dalla Finanziaria alla legge Biagi
Pronto il modello Ici 2005

Limiti ai benefici fiscali per la locazione di immobili a canone concordato
Procedura di rettifica Iva per le cessioni documentate con scontrino fiscale 
Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – marzo 2005

Il punto sull’Irap dopo le conclusioni dell’Avvocatura della U.E.. 
Le istruzioni delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale.
Le novità dell’ABI in tema di accertamenti bancari.
Modalità operative per gli studi di settore in previsione di Unico 2005

Approvata dal senato la legge Comunitaria 2004

E’ stata approvata in via definitiva dal Senato la legge delega che recepisce cinquanta direttive comunitarie. Il Governo dovrà adottare, entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge. Si segnala in particolare il recepimento di due direttive contabili:

-    quella relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, al fine di esentare, per taluni obblighi inerenti i predetti conti annuali, le piccole e medie imprese (la n.2003/38/CE del 13.05.03, che ha modificato la direttiva 78/660/CEE);

-    quella che consente agli Stati membri la facoltà di riavvicinare in maniera graduale i requisiti contabili nazionali ai principi contabili internazionali (la n.2003/51/CE del 18.06.03).

La nuova direttiva ha altresì modificato due Direttive che riguardano, rispettivamente, i conti consolidati in generale, i conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché quelli delle imprese di assicurazione. (DDL Comunitaria 2004)  

Diritto annuale alle Camere di Commercio

Il Ministero dell’Economia e Finanze, in concerto con quello delle Attività Produttive, ha determinato le misure, per l'anno 2005, del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ai sensi dell'art.17 della L. n.488/99. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con il modello F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. (Ministero Finanze decreto 23/03/05 G.U. 09/04/05 n.82) 

Diritto annuale CCIAA: le misure delle sanzioni per omesso o tardivo versamento

Il Ministero delle Attività Produttive ha disciplinato l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio. La misura della sanzione è del 10% nei casi di tardivo versamento e va dal 30% al 100% nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.472/97. (Ministero Att.Prod. decreto 27/01/05 n.54 G.U. 19/04/05 n.90) 

Chiarimenti sull’Irpef in vista di Unico

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti, in risposta ai quesiti posti dal Coordinamento nazionale dei Caf, utili per la compilazione del modello 730 e Unico 2005. Tra le materie trattate si segnalano, in particolare: familiari a carico; credito d’imposta per il riacquisto della prima casa; mutui per l’acquisto dell’abitazione principale; detrazioni oggettive e no tax area; detrazione per spese di ristrutturazione edilizia e di assicurazione; spese sanitarie; autoveicoli per disabili; documentazione degli oneri. (C.M. 20/04/05 n.15) 

Gerico 2005 e software Comunicazione dichiarazioni d’intento

Sul sito internet delle Entrate sono disponibili:

1)      il software Gerico 2005, nella versione 2.0 del 29 aprile 2005, per l’applicazione dei 206 studi di settore approvati per l’anno di imposta 2004;

www.agenziaentrate.it/settore/applicazioni/2005/index.htm

2)      il software Comunicazione dichiarazioni di intento - versione 1.0.0 – che consente la predisposizione del tracciato telematico della Comunicazione dichiarazioni di intento. Il prodotto è rivolto ai soggetti che devono effettuare l’invio telematico della propria Comunicazione;

www.agenziaentrate.it/software/2005/altri/mod_comunicazione/index.htm

3)      la procedura di controllo relativa alla Comunicazione Dichiarazioni di intento - versione 1.0.0 del 18/04/05.

      www.agenziaentrate.it/software/2005/procedure_controllo/modelli_2005/index.htm  

Questionario per lo studio di settore nel settore delle manifatture

È stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il questionario recante i dati necessari per l'evoluzione dello studio di settore già in vigore, che deve essere compilato dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2003, hanno esercitato in via prevalente attività economiche nel settore delle manifatture. (Agenzia Entrate provvedimento 22/03/05 G.U. 01/04/05 n.75 S.O. n.56 - allegato) 

Tutte le modifiche all’Irap: dalla Finanziaria alla legge Biagi

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulle disposizioni normative che hanno introdotto modifiche alla disciplina dell’Irap, ed in particolare:

§   art.1, co.347, legge Finanziaria 2005, in materia di: deduzione per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo; nuove deduzioni dalla base imponibile per le piccole e medie imprese (PMI); nuova deduzione per l’incremento occupazionale;

§   art.3, co.1, D.L. n.269/03, in materia di deduzione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero;

§   art.5, co.2 e 3, legge Finanziaria 2003, in materia di: regime di indeducibilità dei compensi per attività occasionali; imponibilità dei contributi concessi a norma di legge.  

Pronto il modello Ici 2005

Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con decreto del 15 aprile 2005, il modello di dichiarazione Ici 2005 e le istruzioni, per gli immobili acquistati nel corso dell’anno 2004 e per quelli che, durante lo stesso anno 2004, hanno avuto modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Per un approfondimento si rimanda a quanto illustrato nel prosieguo della presente circolare. (Ministero Finanze DPF decreto 15/04/05 in GU n.101 del 03.05.2005) 

Limiti ai benefici fiscali per la locazione di immobili a canone concordato

I proprietari di immobili che abbiano optato per la locazione con canone agevolato, di cui alla L.n.431/98, possono continuare a fruire per tutta la durata della locazione (tre anni più due di proroga), nonché per la proroga biennale, dell’agevolazione fiscale ai fini dell’imposta di registro, vigente al momento della stipula del contratto, anche se, in seguito all’aggiornamento periodico operato, il Comune ove è sito l’immobile non rientri più nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa. Diversamente, ai fini dell’agevolazione in materia di Irpef, la sussistenza dei requisiti richiesti, deve essere verificata in relazione a ciascun periodo di imposta interessato. Pertanto, il proprietario dell’immobile, sin dal momento in cui il Comune perde i requisiti per cui possa qualificarsi ad alta tensione abitativa, non è più ammesso a fruire di tale ultimo beneficio. (R.M. 07/04/05 n.44) 

Procedura di rettifica Iva per le cessioni documentate con scontrino fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura illustrata in precedenza, per il recupero dell’imposta assolta sul prezzo di vendita, documentata da scontrino fiscale, di un bene restituito dalla clientela di una società, usufruendo della clausola offerta: “garanzia soldi rimborsati”. In particolare, le Entrate hanno precisato che una rettifica senza limiti temporali di un’operazione di acquisto, certificata con scontrino fiscale, andrebbe a ledere l’esigenza di certezza e trasparenza nei rapporti tra contribuente e fisco. Da qui la necessità che la “garanzia soldi rimborsati”, riconosciuta ai clienti, sia circoscritta entro un arco temporale ben definito. Inoltre, l’Agenzia, ai fini della rettifica dell’imposta, dichiara non ammissibile la procedura di rimborso del prezzo di vendita, in assenza del titolo originario di acquisto, ossia lo scontrino fiscale. (R.M. 07/04/05 n.45) 

Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – marzo 2005

L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 124,5. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al + 1,6%. (Istat, comunicato 14/04/05 G.U. 26/04/05 n.95)

Il punto sull’Irap dopo le conclusioni dell’Avvocatura della U.E.. 

Dopo le conclusioni dell’Avvocato Generale dell’Unione Europea rese lo scorso 17 marzo nell’ambito della pronuncia comunitaria avente ad oggetto la compatibilità dell’Irap con il divieto comunitario di imposte sulla cifra d’affari diverse dall’Iva, è opportuno soffermarsi sulle possibili conseguenze derivanti da un’ipotetica conferma, da parte della Corte di Giustizia U.E., di tali conclusioni.

In particolare, dando per probabile (ma non automatica) la bocciatura per l’Irap da parte dell’Unione Europea per incompatibilità, con il conseguente diritto al rimborso che i singoli contribuenti si vedrebbero potenzialmente riconosciuto in quanto tributo riscosso in violazione del diritto comunitario, bisogna verificare la possibilità, per l’Erario, di limitare “temporalmente” gli effetti della sentenza, secondo le opzioni che seguono:

1)      sentenza con valore “ex tunc”, ovvero sin dall’origine: normalmente le sentenze di questo genere hanno valore sin dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento normativo in esame, e in questo caso l’Amministrazione finanziaria nazionale si troverebbe nelle condizioni di soddisfare le richieste di rimborso per imposte versate nel termine di prescrizione di 48 mesi previsto dall’art. 38 del DPR 602/1973;

2)      sentenza con valore “ex nunc”: la Corte di Giustizia ha però la facoltà di far decorrere l’efficacia della sentenza da una certa data, in presenza di determinate condizioni, che sono la buona fede e il rischio di gravi inconvenienti o difficoltà per l’Erario. Un caso precedente a quello in esame potrebbe far propendere per quest’ipotesi, certamente più favorevole per l’Amministrazione (e sfavorevole per i contribuenti).

La questione relativa agli effetti della sentenza nel tempo è quindi molto rilevante, atteso comunque che l’esito della sentenza non deve ritenersi scontato, essendo la Corte comunitaria chiamata a pronunciarsi su delicate questioni i cui effetti potrebbero riverberarsi su questioni che vanno oltre lo specifico caso nazionale dell’Irap.

Se, come si ritiene, verrà pronunciata l’incompatibilità dell’Irap con il diritto comunitario, la Corte dovrebbe stabilire, probabilmente, la data dalla quale i singoli contribuenti interessati potranno far valere il diritto alla restituzione di quanto versato: ecco perché, in questa fase di attesa, è giustificato, da parte dei contribuenti, il continuare a presentare le istanze di rimborso ai competenti uffici finanziari, seppur tenendo in considerazione anche la possibilità di una “infruttuosità” di tale comportamento.

In caso di silenzio-rifiuto (praticamente scontato) degli uffici, l’iter procedurale prevede poi, come noto, l’attivazione del contenzioso, presentando ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Le istruzioni delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale.

 L’Agenzia delle Entrate, con la redazione della circolare n. 7/E del 21 febbraio scorso, ha fornito agli uffici locali le prime indicazioni per la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale, in attesa dell’emanazione, come precisato nella citata circolare, “di specifiche direttive connesse agli obiettivi qualitativi e quantitativi” che verranno fissati successivamente. 

Tali indicazioni consistono nelle strategie operative dirette ad assicurare che le predette azioni di prevenzione e contrasto si svolgano senza soluzione di continuità ed in coerenza con gli interventi che l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad attuare, ed in particolare:

§    il potenziamento dell’azione di prevenzione e contrasto all’evasione;

§    la stabilizzazione e la crescita del gettito;

§    le condizioni di corretta concorrenzialità nella competizione economica;

§    il contrasto dei fenomeni di evasione da riscossione. 

Con l’ausilio della tabella che segue, si evidenziano i tratti principali della circolare.

Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale

L’attività dovrà essere prioritariamente indirizzata ad intercettare i comportamenti fraudolenti nel settore dell’Iva, e in particolare per quanto attiene alle operazioni intracomunitarie.

Già con la Finanziaria 2005, peraltro, sono stati introdotti, come ricorda la circolare:

1)       la tracciatura informatica di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria;

2)       l’obbligo posto a carico del cedente o prestatore, di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento redatte dagli esportatori abituali;

3)       la responsabilità solidale tra cedente e cessionario relativamente alle cessioni di alcuni specifici beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.

Sempre in relazione all’Iva, l’attività dovrà essere diretta ad individuare:

-          i soggetti richiedenti nuove partite Iva che presentano elevati indici di pericolosità fiscale;

-          i soggetti che operano con Paesi non comunitari in regime fiscale privilegiato.

Verifiche e controlli sostanziali

In attuazione di quanto disposto nella Finanziaria, sarà incrementata:

-          la capacità operativa per contrastare l’evasione dei soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore, nonché di coloro che svolgono un’attività diversa rispetto a quella dichiarata ai fini degli studi medesimi;

-          l’attività di verifica da eseguirsi nei confronti dei soggetti con volume d’affari superiore ad Euro 5.164.569 (i 10 miliardi di vecchie lire);

-          l’azione di verifica nei confronti dei soggetti che evidenziano un appiattimento dei ricavi dichiarati, anche se congrui e coerenti rispetto agli studi di settore.

 

 

Con riferimento ai soggetti di “grandi dimensioni”, in particolare, la selezione dovrà privilegiare:

-          i soggetti che hanno presentato dichiarazioni Iva con importi a credito (chiesti a rimborso ma anche portati in compensazione) risultanti particolarmente rilevanti rispetto all’attività svolta;

-          i soggetti segnalati in funzione di operazioni elusive collegate a ristrutturazioni aziendali;

i soggetti per i quali sia stato segnalato l’illegittimo utilizzo dei crediti d’imposta per le aree svantaggiate o per l’incremento della base occupazionale (bonus assunzioni).

Accessi brevi

Dovrà essere attuato uno specifico piano di controllo tramite l’esecuzione di accessi brevi volti a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in relazione ai dati strutturali e contabili ritenuti particolarmente significativi ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Tali interventi saranno anche funzionali a:

-          l’esecuzione di controlli per conto di Stati esteri;

-          la verbalizzazione della distruzione delle merci;

-          la rilevazione di dati e notizie nell’ambito dell’attività investigativa (cd. di “intelligence”);

-          la verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti dalle leggi in favore delle ONLUS.

Attività di controllo formale

Proseguirà anche per il 2005, con un impegno in linea con quello definito per il 2004, l’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter, che dovrà svilupparsi in modo armonico nell’arco dell’anno assicurando, da un lato, un’efficace azione di controllo e dall’altra, come di consueto, una corretta gestione del rapporto con i contribuenti.

Attività collegate alla tutela della pretesa erariale

La circolare pone particolare attenzione alla necessità di tutela preventiva e riscossione dei crediti erariali da parte degli Uffici. In particolare essi dovranno:

-          curare il monitoraggio dei pagamenti rateali;

-          procedere all’immediata iscrizione a ruolo a seguito di atti di accertamento divenuti definitivi;

-          valutare, all’atto dell’iscrizione a ruolo, la posizione reddituale e patrimoniale del contribuente, ed il pericolo potenziale per la riscossione.

Le novità dell’ABI in tema di accertamenti bancari. 

Le nuove disposizioni sulle indagini bancarie introdotte dalla Finanziaria 2005, destinate a rivoluzionare le modalità di accertamento fiscale, avranno un avvio molto difficile. Queste, infatti, sembrano essere le indicazioni che possono essere ritratte dalla circolare ABI (associazione bancaria italiana) nella quale l’associazione chiarisce come non sia possibile fornire le nuove informazioni sulle operazioni e poste in essere prima del 2005.

Il chiarimento arriva poco dopo che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n 3.8 della circolare 10 del 16 marzo 2005, aveva precisato che, trattandosi di regole procedurali, le nuove disposizioni avrebbero trovato applicazione riguardo tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione dei controlli (quindi anche per i periodi d’imposta ante 2005).

Come si ricorderà la legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ha previsto che il Fisco dal 1° gennaio 2005 possa chiedere a banche, poste e intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto con la clientela. Le richieste, dunque, potranno riguardare non solo notizie su operazioni legate a conti correnti ma anche su tutte le operazioni fuori conto. E’ previsto infine che dal 1° luglio la trasmissione delle notizie potrà avvenire solo tramite il canale telematico.

In merito all’efficacia temporale delle nuove norme l’ABI chiarisce che:

-          per gli anni precedenti al 2005, «non sussistendo per i relativi periodi un espresso obbligo di rilevazione ed evidenza, allo stato attuale non esistono adeguate procedure informatiche che permettono di recuperare i dati»;

-          per il 2005, sussiste lo stesso inconveniente, anche perché non è stata individuata né la procedura telematica di trasmissione né si conosce con certezza la tipologia di operazioni per le quali vi sia l'obbligo di segnalazione.

Tali problematiche vengono evidenziate nel modello di risposta elaborato dall’Associazione, e che le banche devono utilizzare per fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione finanziaria, dove si sottolinea anche la difficoltà, in assenza delle specifiche procedure informatiche di reperire tutte le informazioni relative allo stesso 2005.

Come noto le Entrate dovranno definire entro il 1° luglio da quando e come i rapporti tra Fisco e soggetti controllati dovranno obbligatoriamente svolgersi per via telematica.

Nonostante queste oggettive difficoltà, la banca può, comunque, segnalare all’Amministrazione Finanziaria le informazioni che è riuscita ad acquisire sulla base delle rilevazioni. Le banche, infatti, potrebbero fornire le informazioni richieste anche sulla base di dati che sono per altri fini soggetti a monitoraggio quali, ad esempio, le informazioni che la banca deve registrare, anche in relazione alle operazioni fuori conto, ai fini antiriciclaggio. Tale opportunità deve essere comunque attentamente valutata dal momento che le informazioni richieste dalla normativa sugli accertamenti bancari, in alcune ipotesi, vanno oltre a quelle attualmente monitorate con evidenza informatica dal sistema antiriciclaggio (si pensi alle operazioni di sportello sotto i 12.500 euro, monitorate solo se esiste un sospetto di riciclaggio, in relazione alla tempistica di esecuzione). Va poi valutata attentamente la possibilità di utilizzazione dei dati, in deroga alla legge sulla privacy, acquisiti per fini diversi da quelli fiscali.

Sempre secondo l'Associazione bancaria, sarebbe opportuno, inoltre, che i termini per le risposte fossero meno stringenti di quelli previsti dalla Finanziaria 2005 (30 giorni).

Alla luce di quanto sopra, sembra quindi che l’applicazione pratica delle nuove verifiche bancarie in tema fiscale sia ancora “in alto mare”. 

Modalità operative per gli studi di settore in previsione di Unico 2005

 Il periodo di imposta 2004 è interessato da numerose novità in tema di studi di settore, che possono essere così riepilogate:

1.      innovative possibilità di utilizzo delle risultanze di GERICO ai fini accertativi per i soggetti in regime di contabilità ordinaria per obbligo di legge; possibilità di accertamento per singola annualità (per i soli imprenditori in regime di contabilità ordinaria) al verificarsi di significativi scostamenti rispetto ad indici di coerenza di natura patrimoniale, finanziaria ed economica;

2.      previsione normativa della rilevanza degli adeguamenti ai fini IRAP; previsione della possibilità di libero adeguamento per tutti i contribuenti, con l’introduzione di un’eventuale maggiorazione, per scostamenti “rilevanti”; nuova scadenza per il versamento della maggiore IVA, conteggiata con aliquota media;

3.      introduzione di una nuova categoria di studi, ad applicazione monitorata;

4.      aggiornamento degli studi di settore già in vigore, con introduzione di alcune modifiche alle funzioni matematiche da cui si ottengono i ricavi o i compensi stimati.

Il tutto, da valutarsi in raccordo con le bozze dei modelli per l’indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e con la nuova versione del software Ge.Ri.Co. disponibile (non per tutti gli studi) dalla data del 20.04.2005. 

Soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge

La legge Finanziaria per il 2005 ha previsto che, già a decorrere dal periodo di imposta 2004, tutti i contribuenti in regime di contabilità ordinaria (per opzione o per obbligo di legge) possono essere accertati, se non congrui, sulla base delle risultanze degli studi di settore qualora, all’interno di un triennio di applicazione dello studio, vi siano almeno due periodi di imposta, anche non consecutivi di non congruità. In sostanza, la nota regola c.d. “del due su tre” trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di maggiori dimensioni e, soprattutto, nei confronti delle società di capitale che, nel passato, potevano subire accertamenti analitici induttivi solo qualora le scritture contabili fossero dichiarate inattendibili.

Per apprezzare la portata innovativa del provvedimento si propone una tabella esplicativa tratta dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n.10/E/2005: 

triennio rilevante per la verifica dei soggetti
in regime di contabilità ordinaria

accertamento

2004

2002

2003

2004

non congruo

congruo

non congruo

possibile

congruo

non congruo

congruo

non possibile

congruo

non congruo

non congruo

possibile

 

Pertanto, risulta innanzitutto indispensabile verificare la congruità sul periodo 2004 (unico accertabile con le nuove modalità); mancando la stessa, è necessario analizzare il triennio di riferimento, per verificare se esista almeno un altro periodo (2002 o 2003) non allineato che legittima l’esperimento dell’accertamento da studi per il 2004. Si ricorda che, in relazione al periodo 2002, l’eventuale presentazione di un condono tombale non vale a far mutare l’originaria condizione di non congruità del soggetto.

Va inoltre ricordato che, la medesima legge finanziaria per il 2005, ha previsto che nei confronti dei soggetti:

§    in regime di impresa ed in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione);

§    non congrui;

è possibile esperire l’accertamento per singola annualità qualora si registri uno scostamento rilevante rispetto ad indici di coerenza patrimoniale, finanziaria ed economica, che dovranno essere stabiliti con apposito provvedimento, al momento non ancora emanato.

Pertanto, combinando le due disposizioni, è possibile affermare che i contribuenti imprenditori in contabilità ordinaria:

1.      se risultano congrui per il periodo 2004 restano al sicuro da qualsiasi forma di accertamento;

2.      se risultano non congrui per il periodo 2004 ma congrui per le precedenti annualità 2002 e 2003, potrebbero essere accertati per il solo 2004 qualora si verificasse il rilevante scostamento rispetto agli indici di coerenza (si ripete, ancora da emanare);

3.      se risultano non congrui per l’anno 2004 ed anche in relazione anche ad una sola delle due annualità 2002 e 2003, possono subire un accertamento sul 2004 salvo non provvedano all’adeguamento. 

Rilevanza IRAP, libero adeguamento e versamento della maggiore IVA

La legge 311/2004 ha sancito che l’adeguamento agli studi di settore rileva sempre ai fini del tributo regionale; pertanto, gli eventuali adeguamenti dovranno essere riportati anche nel quadro IQ, indipendentemente dalla circostanza che lo studio sia applicabile per la prima volta oppure sia a regime.

L’adeguamento alle maggiori risultanze di Ge.Ri.Co., inoltre, è possibile per tutti i contribuenti, indipendentemente dalla “anzianità” dello studio; tuttavia:

§    qualora lo studio sia applicabile a regime;

§    qualora l’adeguamento necessario sia superiore al 10% dei ricavi o dei compensi evidenziati nelle scritture contabili;

è dovuta un’ulteriore maggiorazione del 3% conteggiata sull’adeguamento stesso (rileva l’imponibile e non le maggiori imposte connesse). Tale maggiorazione vale ad “affrancare” tutti i settori impositivi: imposte dirette, IRAP e IVA.

A tal fine, i modelli di dichiarazione contengono due nuove caselle: l’una destinata all’evidenziazione delle risultanze contabili, l’altra ove si dovrà segnalare l’ammontare della predetta maggiorazione, che deve essere versata nello stesso termine di pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si segnala che l’adeguamento agli studi deve essere indicato nel solo quadro VA della dichiarazione IVA (quindi non si devono mai modificare le risultanze contabili esposte nel quadro VE); il versamento della maggiore imposta deve essere effettuato, contrariamente a quanto avveniva in passato, contestualmente al versamento del saldo delle imposte e non più entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione. 

I nuovi studi ad applicazione monitorata

Sino al periodo di imposta 2003 esistevano tre categorie di studi di settore: studi definitivi, studi evoluti e studi sperimentali. A decorrere dal periodo di imposta 2004 è stata prevista una nuova categoria detta ad “applicazione monitorata”.

le categorie di studi per il 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definitivi

 

evoluti

 

sperimentali

 

monitorati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si applicano con le usuali regole

 

rappresentano delle elaborazioni degli studi definitivi

 

non possono essere utilizzati per l’accertamento e sono destinati ad essere sostituiti da studi definitivi

 

non possono essere utilizzati per l’accertamento e presuppongono l’esistenza di gravi crisi economiche o di difficoltà di inquadramento

 La principale caratteristica degli studi monitorati è rappresentata dal fatto che le risultanze degli stessi sono considerate presunzioni semplici prive dei requisiti di certezza, precisione e concordanza; quindi, non è ammesso l’accertamento automatico ai sensi dell’articolo 39 del DPR 600/73.
Tuttavia, l’eventuale non congruità (o non coerenza) può essere utilizzata dagli uffici per elaborare le liste dei soggetti da verificare; inoltre, il non raggiungimento dei target di Ge.Ric.Co. può essere indicazione utilizzata dall’ufficio per motivare un accertamento, qualora accompagnato da ulteriori circostanze rilevate.
I settori interessati da tale nuova tipologia di studi sono quelli professionale e del comparto TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero).
In particolare, per ciò che attiene il settore TAC, si segnala l’introduzione di un nuovo parametro che corregge l’influenza delle c.d. variabili di stock (esempio tipico sono i beni ammortizzabili); qualora si registri contemporaneamente una riduzione dei ricavi associata ad una riduzione dei consumi di energia elettrica (circostanza che avvalora il non utilizzo o minor utilizzo dei cespiti) viene applicata una funzione di regressione sui ricavi richiesti.

L’evoluzione di precedenti studi di settore

Gli studi di settore evoluti, invece, tendono a mantenere un’assoluta rispondenza delle risultanze delle elaborazioni matematiche con la reale situazione economica; a tal fine, gli interventi più rilevanti sono quelli tesi:

§    ad evitare l’applicazione del procedimento di annotazione separata;

§    ad accorpare, in un unico studio, più attività originariamente ricomprese in modelli diversi;

§    a modificare le distribuzioni ventiliche all’interno dello studio, in modo da renderle sensibili non solo alla forma giuridica del soggetto ma anche al numero di lavoratori dipendenti presenti;

§    a correggere la rilevanza della presenza di soggetti che prestano la loro opera non in base ad un contratto di lavoro dipendente, per dare rilevanza ad una possibile occupazione non prevalente degli stessi (in passato rilevava, invece, unicamente il numero degli stessi);

§    a considerare non solo il valore dei beni ammortizzabili, bensì il loro grado di utilizzo (rapporto tra consumi di energia e valore degli stessi).

Tali studi evoluti, che in genere conducono a risultati minori rispetto ai precedenti, dovrebbero poter essere utilizzati dal contribuente, in sede di contraddittorio, per giustificare anche gli scostamenti evidenziati in precedenti periodi.  

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