INPS et similia.................
Contribuzione IVS Artigiani e Commercianti per l'anno 2004.
L’INPS, con circolare del 4 Marzo 2004, n. 42, ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti, per l’anno 2004 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Il reddito minimo annuo, (cosiddetto minimale) da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'anno 2004 è pari a Euro 12.889,00.
La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere quindi calcolata in base alle aliquote aggiornate sotto riportate tenendo conto dei minimi comunque dovuti.
| CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DEL REDDITO fino a un reddito di € 12.889,00 17/5/2004 - 16/8/2004 - 16/11/2004 – 16/2/2005 | |||
| ARTIGIANI | COMMERCIANTI | ||
| Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni | Collaboratori di età non superiore a 21 anni | Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni | Collaboratori di età non superiore a 21 anni |
Aliquota | 17,00% | 14,00% | 17,39% | 14,39% |
Contributo minimo annuo | € 2.191,13 | € 1.804,46 | € 2.241,40 | € 1.854,73 |
Contributo per prestazioni di maternità | E' dovuto da ogni singolo iscritto alla gestione di appartenenza. Sui bollettini di pagamento (Modello F24) tale contributo è stato sommato ai contributi fissi nella misura di € 0,62 mensile. |
I contributi IVS dovuti in acconto sul reddito eccedente sono di seguito riportati.
| CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE da € 12.889,01 a € 63.138,00 21/6/2004 - 30/11/2004 | |||
| ARTIGIANI | COMMERCIANTI | ||
| Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni | Collaboratori di età non superiore a 21 anni | Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni | Collaboratori di età non superiore a 21 anni |
Aliquota per reddito tra € 12.889,01 e 37.883,00 | 17% | 14% | 17,39% | 14,39% |
Aliquota per reddito tra € 37.883,01 e 63.138,00 | 18% | 15% | 18,39% | 15,39% |
Contributo massimo annuo | 10.986,01 | 9.091,87 | 11.232,24 | 9.338,11 |
Si ricorda che i redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sia i contributi fissi (dovuti sul minimale) sia i massimali di reddito devono essere rapportati a mese.
Inoltre, si ricorda che i soggetti che esercitano l’attività di affittacamere, iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, non devono osservare il minimale annuo di reddito. Questi soggetti devono versare i contributi a percentuale I.V.S. calcolati sull’effettivo reddito maggiorato dell’importo della contribuzione dovuta per la maternità pari a Euro 0,62.