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 Contribuzione IVS Artigiani e Commercianti per l'anno 2004.

 L’INPS, con circolare del 4 Marzo 2004, n. 42, ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti, per l’anno 2004 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Il reddito minimo annuo, (cosiddetto minimale) da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'anno 2004 è pari a Euro 12.889,00.

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere quindi calcolata in base alle aliquote aggiornate sotto riportate tenendo conto dei minimi comunque dovuti.

 

CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL MINIMALE DEL REDDITO

fino a un reddito di € 12.889,00

17/5/2004 - 16/8/2004 - 16/11/2004 – 16/2/2005

 

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

 

Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

Titolari

e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

Aliquota

17,00%

14,00%

17,39%

14,39%

Contributo minimo annuo

€ 2.191,13

€ 1.804,46

€ 2.241,40

€ 1.854,73

Contributo per prestazioni di maternità

E' dovuto da ogni singolo iscritto alla gestione di appartenenza. Sui bollettini di pagamento (Modello F24) tale contributo è stato sommato ai contributi fissi nella misura di € 0,62 mensile.

I contributi IVS dovuti in acconto sul reddito eccedente sono di seguito riportati.

 

CONTRIBUZIONE I.V.S. SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

da € 12.889,01 a € 63.138,00

21/6/2004 - 30/11/2004

 

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

 

Titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

Titolari

e collaboratori di età superiore a 21 anni

Collaboratori

di età non superiore a 21 anni

Aliquota per reddito tra € 12.889,01 e 37.883,00

17%

14%

17,39%

14,39%

Aliquota per reddito tra € 37.883,01 e 63.138,00

18%

15%

18,39%

15,39%

Contributo massimo annuo

10.986,01

9.091,87

11.232,24

9.338,11

 Si ricorda che i redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sia i contributi fissi (dovuti sul minimale) sia i massimali di reddito devono essere rapportati a mese.

Inoltre, si ricorda che i soggetti che esercitano l’attività di affittacamere, iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, non devono osservare il minimale annuo di reddito. Questi soggetti devono versare i contributi a percentuale I.V.S. calcolati sull’effettivo reddito maggiorato dell’importo della contribuzione dovuta per la maternità pari a Euro 0,62.

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