NOTIZIARIO 07-2005   Luglio 2005

 CONVENZIONE CCIAA
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Il periodo d’imposta di competenza delle provvigioni da contratto di agenzia 

Tassazione separata per le società di persone sulle indennità di fine mandato

Elenco dei 206 studi approvati e relative note tecniche e metodologiche

Si presume l’organizzazione, ai fini Irap, delle Snc con soci lavoratori 

Condoni: la natura del costo non rileva ai fini della deducibilità 

Attivabili i processi di revisione del classamento delle unità immobiliari
Agevolazione “prima casa” estesa agli eredi, donatari ed emigrati

Rendite catastali: l’accertamento parte dai Comuni 

Ici: efficacia retroattiva per la rendita catastale attribuita ai fabbricati di categoria D 

Iva ridotta anche per gli optional delle autovetture destinate ai disabili

Il nuovo sistema di certificazione dei corrispettivi delle attività di spettacolo 

Le novità sulle erogazioni liberali a favore delle Onlus nel D.L. competitività

Regolamentate le condizioni per la raccolta finanziamenti da parte delle società
TFR: coefficiente di rivalutazione – luglio 2005
Accertato il cambio delle valute estere per il mese di luglio

Regione Emilia Romagna: Agevolazioni a favore delle imprese sociali
interventi delle Entrate relativamente ai contratti di agenzia
lotta all’evasione immobiliare – linee guida dell’Agenzia del Territorio

 Indennità per la perdita di avviamento nelle locazioni commerciali
Nuove regole per la compilazione dei modelli Intrastat dal 2006

 

Il periodo d’imposta di competenza delle provvigioni da contratto di agenzia
In ordine alla corretta individuazione del periodo d’imposta di competenza delle provvigioni spettanti in base ad un contratto di agenzia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ex art.1748 c.c., il compenso spetta all’agente, salvo che sia diversamente pattuito, in assenza di un’esplicita clausola contrattuale, nel momento in cui il preponente “ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo”. Tuttavia l’esigibilità della prestazione non rileva per quanto concerne il profilo della competenza fiscale. Secondo la norma fiscale, si deve ritenere ultimata la prestazione ed imponibile il compenso dell’agente, alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo. Ciò vale anche ai fini della deduzione del relativo costo sostenuto dall’impresa preponente. Si veda in proposito quanto illustrato in altra sezione della circolare. (R.M. 08/08/05 n.115)
 
Tassazione separata per le società di persone sulle indennità di fine mandato 

A seguito delle modifiche apportate dalla riforma fiscale, anche nel caso di società di persone, le indennità percepite in occasione della cessazione di un rapporto d’agenzia sono sottoposte a tassazione separata, prevista dall’art.25 del Tuir, quindi, escluse dalla formazione del reddito d’impresa. Tale regime decorre dal 1° gennaio 2004, pertanto le indennità che risultino già maturate prima di tale data, che abbiano già concorso per competenza alla formazione del reddito d’impresa, devono essere escluse dall’applicazione della ritenuta alla fonte. (R.M. 29/07/05 n.105)

 
Elenco dei 206 studi approvati e relative note tecniche e metodologiche
Sul sito internet delle Entrate è disponibile l'elenco degli studi di settore approvati, suddiviso per macroarea, corredato da: codice e descrizione dell'attività economica aggiornata in base alla nuova classificazione in vigore dall’1 gennaio 2004 (Atecofin 2004), l'anno di decorrenza, il modello, la nota tecnica e la prassi di riferimento. (Agenzia delle Entrate, sito internet
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Studi+di+Settore/Studi+Approvati/Indice+Studi+Approvati)

 
Si presume l’organizzazione, ai fini Irap, delle Snc con soci lavoratori
Le società di persone, ancorché operino con il solo lavoro dei soci, sono soggette all’Irap ed il loro trattamento non può essere paragonato a quello di soggetti come i lavoratori dipendenti o i pensionati, esclusi dall’imposta, poiché è presunto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Così, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt.2 e 3 del D.Lgs. 446/97. (Corte Cost., ordinanza n.227 del 6 giugno 2005)
 
Condoni: la natura del costo non rileva ai fini della deducibilità
I costi sostenuti per oneri da condono (edilizio) non hanno natura sanzionatoria poiché vi rientrano anche voci, come gli oneri di urbanizzazione, che non possiedono tale natura. Pertanto, detti costi sono interamente deducibili dal reddito d'impresa, purché vi sia il requisito dell'inerenza con i ricavi del medesimo periodo d'imposta. La Corte di Cassazione ha emesso un importante principio, secondo cui ai fini della deducibilità di un componente negativo, ciò che rileva non è necessariamente la natura della spesa ma il legame tra il costo sostenuto e la produzione del reddito. (Cassazione, sent. n.10952 del 24 maggio 2005)
 
Attivabili i processi di revisione del classamento delle unità immobiliari 

Definite dall’Agenzia del Territorio le regole per l’esecuzione dei processi di revisione relativi ai classamenti delle unità immobiliari private situate in microzone comunali, che manifestano caratteristiche anomale del valore catastale rispetto al contesto comunale, attivabili su richiesta dei Comuni. Sono indicate anche le modalità per la determinazione dei parametri che devono misurare le anomalie. La stessa Agenzia ha anche chiarito le modalità per il controllo degli atti di aggiornamento cartografico. (Agenzia Territorio circolare 01/08/05 n.8-9).

 Agevolazione “prima casa” estesa agli eredi, donatari ed emigrati

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla corretta applicazione dell’agevolazione c.d. “prima casa”. Tra i punti precisati dall’A.F., si segnala che: 
-        gli italiani emigrati all’estero hanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dall’agevolazione se acquistano l’immobile come prima casa nel territorio dello Stato, senza però che sia necessario stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;
-        l’agevolazione interessa anche i fabbricati rurali idonei all’uso abitativo e quindi non riguarda esclusivamente gli edifici urbani;
-        anche gli immobili ancora in corso di costruzione possono fruire dello sconto fiscale a patto che si tratti di abitazioni non di lusso;
-        l’agevolazione trova applicazione anche nelle ipotesi di successione e donazione, sempre che sussistano le condizioni generali in capo all’erede.
L’analisi del provvedimento costituirà uno specifico approfondimento nella prossima circolare di ottobre.  (C.M. 12/08/05 n.38)
 
Rendite catastali: l’accertamento parte dai Comuni
L’Agenzia del Territorio ha analizzato la determinazione direttoriale del 16/02/05  che disciplina le modalità per l’accertamento di variazioni nello stato di fatto degli immobili, non dichiarate in catasto, ai sensi del co.336 della legge Finanziaria 2005. Per un approfondimento si rimanda a quanto illustrato in apposito contributo della circolare. (C.M. 04/08/2005 n.10 Agenzia del Territorio)
 
Ici: efficacia retroattiva per la rendita catastale attribuita ai fabbricati di categoria D
Mutando il precedente orientamento, la Cassazione ha affermato che per i fabbricati di categoria D, le imprese hanno diritto al rimborso dell’Ici versata sulla base delle scritture contabili, dal momento in cui hanno fatto la richiesta di accatastamento, se la rendita catastale comporta il pagamento di una somma minore. (Cassazione, sent. n.13077 del 17 giugno 2005)
 
Iva ridotta anche per gli optional delle autovetture destinate ai disabili
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che nelle vendite di veicoli effettuate in favore dei disabili o dei loro familiari, l’optional acquistato contestualmente all’autovettura è parte integrante della stessa e, conseguentemente, fruisce dell’applicazione della medesima aliquota Iva del 4% (ex n.31 della tabella A, Parte II, allegata al DPR n.633/72). (R.M. 08/08/05 n.117)

 Il nuovo sistema di certificazione dei corrispettivi delle attività di spettacolo

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il nuovo sistema di certificazione dei corrispettivi,  mediante titoli d’ingresso o abbonamenti, recanti il contrassegno del concessionario (Siae), disciplinati dal DPR n.69/02, che i soggetti che organizzano attività di spettacolo e che riscontrano problemi funzionali di natura tecnica e commerciale, relativi all’ordinario sistema di certificazione, mediante titoli di accesso emessi con misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, possono esercitare in via alternativa. In particolare, nel provvedimento vengono indicati limiti e modalità della richiesta di utilizzo alternativo, con allegato il fac-simile della stessa. (C.M. 09/08/05 n.37)

 
Le novità sulle erogazioni liberali a favore delle Onlus nel D.L. competitività

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un’ampia gamma di chiarimenti in merito all’introduzione di nuove disposizioni in materia di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di organismi del terzo settore, previste dall’art.14 del D.L. “competitività”, n.35/05. Gli argomenti analizzati riguardano : i soggetti beneficiari delle deduzioni (co.1); i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (co.1); l’oggetto, i limiti e le modalità delle erogazioni liberali (co.1 e 3); gli obblighi contabili (co.2); le sanzioni (co.4 e 5); il divieto di cumulo (co.6); le liberalità in favore di enti universitari e di ricerca (co.7) e i trasferimenti agevolati (co.8). (C.M. 19/08/05 n.39)

 

Regolamentate le condizioni per la raccolta finanziamenti da parte delle società
Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha provveduto ad aggiornare la regolamentazione concernente le condizioni e le modalità con cui le società, quali soggetti diversi dalle banche, possono raccogliere “risparmio”, accogliendo anche le novità introdotte dalla riforma societaria e riducendo i vincoli previsti per le holding e per i finanziamenti dei soci. Il tema sarà dettagliatamente approfondito in apposita sezione della circolare del prossimo mese di ottobre. (Cicr, deliberazione n.1058 del 19 luglio 2005, in G.U. del 13 agosto 2005, n.188)
 

TFR: coefficiente di rivalutazione – luglio 2005

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo tra il 15.07.05 e il 14.08.05, il coefficiente di rivalutazione è pari all’1,904056.

 

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di luglio

L’Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di luglio 2005, ai sensi dell’art.110, co.9 del Tuir. 
(Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 agosto 2005 , in G.U. del 27 agosto 2005, n.199
 

Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – luglio 2005

L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2005, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art. 54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 125,6. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al + 1,8%.

 

Regione Emilia Romagna

Agevolazioni a favore delle imprese sociali

La Regione Emilia Romagna, con propria delibera n. 1223 del 25 luglio 2005 ha emanato il Bando relativo alla misura 1.4 – Azione C – Sostegno alle imprese sociali, inserito nel DOCUP Obiettivo 2 2000-2006.

 

Obiettivi della norma

 

L’azione si propone di promuovere lo sviluppo, l’innovazione e la qualificazione dell’attività economica delle imprese sociali sia produttive che di servizio. In specifico l’azione concerne la realizzazione di progetti che consentano di promuovere l’inclusione sociale delle persone in situazione di disagio e dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro.

 

Beneficiari

 

Possono fare domanda i soggetti che svolgono attività economiche produttive e di servizio di interesse sociale e che sono costituite ai sensi della Legge 381/1991 (cooperative sociali di tipo A, B e consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali) e del D.Lgs. 460/97, con specifico riferimento alla Legge 383/2000 (associazioni di promozione sociale) iscritti ai rispettivi Albi e Registri regionali, e che comunque rientrano nei limiti di piccole e medie imprese.

Tali requisiti dovranno necessariamente essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

 

Sono escluse le imprese dei seguenti settori e comparti:

• Commercio

• Siderurgico

• Cantieristica Navale

• Fabbricazione di Fibre sintetiche

• Industria automobilistica

• Produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato 25/03/1957.

 

L'investimento deve essere realizzato nei Comuni Obiettivo 2 e nei Comuni a sostegno transitorio dell’area appenninica dell’Emilia Romagna.

 

Tipologia interventi ammissibili

 

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente all’1.01.2005, relative a :

 

Investimenti materiali

Investimenti immateriali

 

·         Impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, compresi i mezzi mobili, strettamente necessari all'attività d'impresa e arredi.

·         Opere edili ed impiantistiche per l'adeguamento funzionale dei locali per l'attività d'impresa o necessarie all'installazione di impianti, macchinari ed attrezzature.

Non sono ammesse le spese per l’acquisto di beni usati.

 

·    Acquisizione di servizi e prestazioni specialistiche finalizzati a studi di fattibilità tecnico-economici e finanziari, ambientali e di processo, per l'e-business e per progettazioni tecniche.

 

Non sono ammessi servizi e consulenze a carattere ordinario.

 

 

Agevolazione

 

Il contributo viene concesso nell’ambito della regola “de minimis” ed è in conto capitale fino alla misura massima del 60% delle spese ammesse per un importo massimo di 100.000,00 Euro.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le medesime spese.

Domanda

La domanda deve essere spedita alla Regione Emilia Romagna entro e non oltre il 31 ottobre 2005, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, facendo fede la data del timbro apposto sulla busta dall'ufficio postale accettante.

  

interventi delle Entrate relativamente ai contratti di agenzia 

L’Agenzia delle entrate si è pronunciata nei mesi estivi per chiarire due problematiche attinenti al contratto di agenzia; infatti, con la risoluzione n.105/E del 29 luglio 2005 è stata ribadita la necessità di operare la ritenuta d’acconto sull’indennità di fine mandato anche qualora la stessa sia erogata a favore di una società di persone, mentre con la successiva risoluzione n.115/E del 08 agosto 2005 è stato chiarito come deve essere applicato il criterio di competenza alle provvigioni  tanto per l’agente che deve dichiarare  il reddito che per la casa mandante che deve dedurre il relativo costo.

 L’indennità di fine mandato sconta ritenuta anche se corrisposta a società di persone.

L’articolo 56 del TUIR, nella versione novellata a seguito delle Riforma fiscale, prevede che non concorrano alla formazione del reddito di impresa le indennità di fine mandato maturate dalle società di persone oltre che dagli imprenditori individuali (per questi ultimi, l’esclusione era già letteralmente espressa nel testo del precedente articolo 58).

La norma ora si correla perfettamente con la previsione dell’articolo 17, comma 1, lettera d) del TUIR che, come il precedente articolo 16, prevede la possibilità di assoggettare a tassazione separata le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia sia delle persone fisiche che delle società di persone.

A fronte del suddetto panorama normativo, permaneva il dubbio se, proprio nell’ipotesi di corresponsione di dette somme alle società di persone, si dovesse o meno applicare la ritenuta a titolo d’acconto, posto che:

§       l’articolo 6, comma 3 del TUIR prevede che i redditi prodotti dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi; in tal senso, non si comprendeva se la esclusione dalla formazione del reddito menzionata  nel nuovo articolo 56 (necessaria per consentire l’opzione per la tassazione separata in capo ai soci) valesse proprio a non considerare quale reddito di impresa tali somme;

§       l’articolo 25 comma 1 del DPR 600/73 prevede l’obbligo di operare una ritenuta d’acconto del 20% sulle indennità in parola assoggettabili al regime di tassazione separata, tranne quando le prestazioni stesse siano effettuate nell’esercizio di impresa (in tal senso si veda anche l’articolo 54, comma 2 lettera e) che ricomprende tra i redditi di lavoro autonomo le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, evidentemente solo in riferimento a quelli percepiti da persone fisiche). 

La questione è stata risolta dall’Agenzia in via del tutto piana, concludendo come, dopo le intervenute modifiche, non vi sia dubbio alcuno in merito alla applicabilità della ritenuta anche qualora l’indennità sia erogata a beneficio di società di persone. Tale trattamento doveva essere applicato sin dal 01.01.2004, trovando come unica eccezione la quota di indennità maturata sino al 31.12.2003 – solo se già fatta concorrere per competenza alla formazione del reddito – che comunque dovrà essere esclusa dalla  ritenuta in argomento.

Sarà pertanto indispensabile che eventuali corresponsioni effettuate a favore di enti collettivi comprendenti quote maturate sino alla data del 31.12.2003 siano precedute dalla richiesta di una apposita dichiarazione rilasciata dai beneficiari attestante l’effettiva contabilizzazione per competenza dell’indennità, in assenza della quale la ritenuta andrà applicata su tutti gli importi.

Rimane da riscontrare come il modello 770 semplificato per l’anno 2004 continui a menzionare tra le ipotesi da indicare solo le indennità erogate a favore delle sole persone fisiche; sarebbe pertanto auspicabile un chiarimento dell’Agenzia a conferma della pronuncia e di integrazione delle istruzioni al modello dei sostituti di imposta.

 

La competenza delle provvigioni per agenti e case mandanti.

La determinazione del reddito di impresa si basa, tra l’altro, sull’applicazione (salvo le specifiche deroghe previste) del principio della competenza, accompagnato dalla ulteriore verifica della certezza dell’esistenza e della oggettiva determinabilità dell’ammontare del componente positivo o negativo di reddito; tale è l’affermazione contenuta nell’articolo 109, comma 1 del DPR 917/86.

La medesima disposizione, al comma 2, detta i principi base per la corretta individuazione dell’esercizio di competenza, distinguendo tra operazioni di cessione / acquisto di beni e di prestazione / godimento di servizi.

La corretta applicazione di tali postulati faceva emergere delle difficoltà applicative nel caso delle provvigioni spettanti ad agenti di commercio, specialmente laddove il contratto stipulato prevedesse un differimento della corresponsione delle provvigioni rispetto a quello di adempimento degli obblighi della casa mandante (consegna dei beni o ultimazione dei servizi a favore del cliente finale).

Va inoltre sottolineato che, dopo le modifiche  apportate al codice civile ad opera del decreto legislativo n.65 del 15.02.1999 (di recepimento della direttiva comunitaria 86/653/CEE), non si erano registrate specifiche pronunce dell’amministrazione sullo specifico tema, con il rischio che i precedenti documenti di prassi potessero risultare superati per effetto della modifica delle norme.

Le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle entrate possono essere schematizzate come segue:

 

 

Interpretazione dell’articolo

1748 del c.c.

comma 1

momento della maturazione al diritto alla provvigione

l’agente, per tutti gli affari conclusi durante il contratto, ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento

comma 4

momento della esigibilità della provvigione, già maturata

§         regola generale: nel momento in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo;

§         possibile deroga (da esplicitare): nel momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico

Il comma 1 della norma indica il momento in cui sorge il diritto alla provvigione a favore dell’agente, mentre il successivo comma 4 individua un intervallo temporale all’interno del quale le parti possono fissare la data in cui il diritto dell’agente alla provvigione (già sorto al momento della conclusione del contratto per cui l’intermediazione è stata prestata) diviene esigibile. In via di principio, quindi, la prestazione deve ritenersi ultimata alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo, visto che l’obbligo dell’agente consiste, ai sensi dell’articolo 1742 del c.c., nella promozione della conclusione di contratti.

Imponibilità della prestazione in capo all’agente

L’analisi operata dall’Agenzia è tesa a verificare i 3 requisiti fondamentali sopra ricordati: competenza, esistenza certa ed oggettiva determinabilità.

Competenza.

Deve essere individuata applicando le regole dell’articolo 109 alle condizioni contrattuali che legano l’agente al preponente; trattandosi di effettuazione di una prestazione di servizi, la stessa si considera ultimata al momento di conclusione del contratto tra il preponente ed il terzo. La previsione di una clausola che posticipa il diritto all’incasso non rileva ai fini della competenza.

Esistenza certa.

Si configura nello stesso momento di conclusione del contratto tra il preponente ed il terzo, a nulla rilevando eventuali vicende successive che, al limite, possono solo ridurre la provvigione ma non eliminarla.

Oggettiva determinabilità.

Non sussistono particolari difficoltà, atteso che la provvigione è solitamente conteggiata come percentuale sui ricavi procacciati.

Deducibilità delle provvigioni in capo alla preponente

Si applicano, specularmente,  le medesime regole già esposte nel caso della imponibilità per l’agente; va tuttavia rammentato che, per la deduzione, si dovrà avere riguardo anche al concetto di correlazione. Pertanto, l’impresa preponente potrà procedere alla deduzione del costo per le provvigioni passive nell’esercizio in cui stipula il contratto promosso dall’agente (il costo diviene deducibile solo se il ricavo transita a conto economico).

Lotta all’evasione immobiliare – linee guida dell’Agenzia del Territorio 

 Verifica delle unità immobiliari con classamento incoerente

Attraverso la circolare 10 del 4 agosto 2005, l’Agenzia del Territorio pubblica le istruzioni che i Comuni devono seguire nell’applicazione delle disposizioni previste dal comma 336 della Finanziaria 2005. Tale provvedimento ha messo a disposizione dei Comuni un nuovo strumento per la lotta all’evasione nel campo immobiliare: gli Enti Locali devono infatti segnalare agli uffici catastali le unità immobiliari che presentano classamenti incoerenti, notificando ai titolari di detti immobili la richiesta di riaccatastamento. I titolari di tali unità immobiliari devono procedere alle dovute variazioni catastali e, qualora non si fossero attivati per la regolarizzazione entro 90 giorni, saranno gli Uffici dell’Agenzia del Territorio a provvedere d’Ufficio (con spese a carico del contribuente).

Pertanto, i contribuenti potranno ricevere comunicazioni inoltrate dal Comune dove viene chiesto il riaccatastamento di un determinato immobile; il contribuente a questo punto dovrà procedere (attraverso il proprio tecnico di fiducia) alla variazione catastale dell’immobile stesso ovvero, in caso di errore dell’Ente Locale (sull’immobile non è stato operato alcun intervento idoneo a richiedere una variazione catastale oppure la rendita è già stata in precedenza adeguata) dovrà richiedere al Comune l’interruzione della procedura attivata nei suoi confronti.

 Nella circolare in commento vengono individuate le 4 cause che comportano l’attivazione di tale procedura:

1.                  Unità immobiliari soggette ad interventi edilizi

2.                  Unità immobiliari non dichiarate

3.                  Unità immobiliari per le quali sia stata variata la destinazione (es: da abitazione ad ufficio)

4.                  Unità immobiliari che hanno perso l’esenzione (es: fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i prescritti requisiti).

 

Inoltre, con provvedimento del 30 giugno 2005, pubblicato il 4 luglio 2005, l’Agenzia del Territorio ha fissato le spese che saranno addebitate ai contribuenti che nel termine di 90 giorni dalla notificazione della richiesta non abbiano proceduto alle dovute variazioni catastali:

          Una somma variabile tra i 1000 ed i 1300 euro per l’aggiornamento della mappa catastale

          Una somma variabile tra i 100 ed i 300 euro per il DOC.FA di ciascuna unità immobiliare (la somma dipende dalla tipologia di immobile)

          Inoltre spese per le trasferte dei tecnici nel caso in cui si rendano necessari sopralluoghi

Si ricorda inoltre che a queste somme va aggiunta una sanzione variabile tra i 258 ed i 2066 euro, ridotta ad ¼ se pagata entro 60 giorni dalla richiesta.

Tali somme sono piuttosto elevate al fine di incentivare i contribuenti ad incaricare i propri tecnici di fiducia e quindi evitare l’attivazione della procedura d’Ufficio.

 

Verifica delle superfici catastali degli immobili

L’accertamento immobiliare riguarda anche la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani: il comma 340 della Finanziaria per il 2005 obbliga infatti i contribuenti a dichiarare ai fini TARSU una superficie dei fabbricati non inferiore all’80% della superficie catastale.

L’Agenzia del Territorio, con determinazione del 9 agosto 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005, fornisce le istruzioni operative per l’attuazione di tale provvedimento: entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, l’Agenzia del Territorio metterà a disposizione i dati in possesso degli uffici catastali relativi a ciascuna unità immobiliare. In tal modo il Comune potrà verificare la superficie minima che deve essere dichiarata per ciascun immobile.

Per le unità immobiliari con riferimento alle quali risulti mancante la planimetria catastale (o nel caso in cui questa non permettesse il calcolo della superficie di riferimento), il catasto provvederà ad effettuare apposita comunicazione al Comune: quest’ultimo si curerà di inoltrare richiesta agli intestatari di tali immobili. Gli intestatari dovranno quindi provvedere a fornire la planimetria mancante agli Uffici catastali.

 Indennità per la perdita di avviamento nelle locazioni commerciali

Con un recente provvedimento dello scorso 3 giugno (RM 73/E/2005) l’Agenzia delle Entrate ha affermato, in risposta ad una istanza di interpello, che l’indennità per la perdita di avviamento commerciale prevista dall’articolo 34 della legge n. 392 del 27.07.1978 - che il proprietario dell'immobile (soggetto passivo IVA) intende corrispondere al conduttore a seguito della  risoluzione del contratto di locazione per decorrenza dei termini - deve ritenersi soggetta ad IVA. Nell’interpello, al contrario, l’istante prospettava nella fattispecie l’applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 15 comma 1 del DPR n. 633/1972, che sancisce l'esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.                 

L'art. 34, primo comma, della citata legge n. 392/1978, stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo (attività industriali, artigianali,  commerciali  o di interesse turistico) che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a procedure concorsuali, il conduttore ha   diritto ad una indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto (per le attività alberghiere l'indennità e' pari a ventuno mensilità). La legge, quindi, esclude il diritto a tale  indennità solo nel caso di risoluzione del contratto in qualche  modo imputabile al conduttore o in presenza di una procedura concorsuale.

La richiamata risoluzione precisa che l'applicazione della norma non è necessariamente legata ad  una funzione risarcitoria commisurata ad un atto unilaterale del locatore che decida di  interrompere  anticipatamente il contratto, causando così un danno al conduttore, ma deve essere  riconosciuta anche in caso di "cessazione naturale" del rapporto per decorrenza dei termini

Nella sostanza viene riconosciuto in capo al conduttore un danno per il fatto che l'azienda deve essere trasferita, e quindi viene meno quella particolare componente dell'avviamento rappresentata dalla clientela che, prima indirizzata stabilmente verso  la  sede  di  una  determinata impresa,  sarà appunto persa per meri  motivi  geografici. C'è dunque un elemento patrimoniale, sia pure immateriale, di  cui l'imprenditore-conduttore viene di fatto privato: la legge si occupa di   quantificarlo, prevedendo, nel contempo, la corresponsione obbligatoria della somma corrispondente da parte del locatore.

Dal punto di vista fiscale l’Agenzia delle Entrate afferma che il presupposto per l’applicazione dell’articolo 15 (con conseguente esclusione da IVA) è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimenti di obblighi contrattuali. Poiché nel caso di cessazione naturale del rapporto il contratto non viene interrotto anticipatamente dal proprietario bensì cessa per decorrenza dei termini, secondo l’Agenzia il presupposto dell’esclusione non si verifica.     

Circa la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’imponibilità ai fini IVA le Entrate argomentano che il fatto che l'obbligazione di cui all'art. 34 della legge n. 39271978 affondi le sue radici in una ben precisa disposizione di legge che pone un obbligo a carico del locatore e non in un accordo di natura contrattuale non esclude la possibilità di ricondurre l'evento sotto il raggio d'azione dell'art. 1 del DPR n. 633/1972, così come accade in altri casi. Quindi, la situazione che si verifica tra le parti, sia pure per disposizione di  legge, appare riconducibile ad un vero e proprio rapporto sinallagmatico, in cui oggetto dello scambio è di fatto quell’incremento di valore che il conduttore, riconsegnando il bene, rimette nella disponibilità del proprietario.

Le Entrate, pertanto, ritengono che  l'indennità a cui il conduttore ha diritto, in caso di cessazione naturale del rapporto contrattuale, costituisca il corrispettivo (sia pure determinato per legge) di quello che la sua attività commerciale ha rappresentato in termini di aumento del valore dell'immobile e della potenzialità dello stesso ad essere utilmente impiegato nell'esercizio di attività imprenditoriale e nella produzione dei ricavi.           

In conclusione, quindi, secondo l’amministrazione finanziaria l'indennità di cui all'art. 34 della legge n. 39271978, qualora  corrisposta  in seguito alla naturale cessazione  della locazione, costituisce il corrispettivo di un'obbligazione che come affermato anche dalla Corte di giustizia, ai fini dell'IVA, deve essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi ex art. 3 comma 1 del DPR  n. 633/1972, imponibile in presenza del requisito soggettivo (locatore soggetto passivo IVA).

Per dovere di completezza va, tuttavia, segnalato che la posizione espressa dall’amministrazione finanziaria con la R.M. n. 73/E/2005 non è esente da critiche in quanto le argomentazioni portate a supporto della tesi ministeriale (imponibilità ai fini IVA) poggiano su provvedimenti giurisprudenziali e di prassi che in alcuni passaggi non risultano del tutto pertinenti al caso in questione. In particolare in dottrina vi è chi non vede nella fattispecie oggetto della risoluzione 73/E l’obbligazione che dovrebbe determinare l’assoggettamento ad IVA, non avendo il conduttore alcun impegno, né contrattuale né per legge, di accrescere il valore dell’immobile.  

Nuove regole per la compilazione dei modelli Intrastat dal 2006

 Con l’emanazione del decreto 3/8/2005 del Ministero dell’Economia e delle finanze, già pubblicato in G.U., sono state introdotte nuove semplificazioni relativamente alla compilazione degli elenchi Intrastat del prossimo anno.

A far data dal 2006, in particolare:

-          aumentano le soglie per l’eventuale inserimento dei dati statistici (valore statistico, condizioni di consegna, modalità di trasporto);

-          si amplia la gamma dei beni per i quali è disposto l’esonero dalla rilevazione statistica nei modelli.

 Compilazione delle colonne valore statistico, condizioni di consegna, modo do trasporto.

 Le imprese dovranno fornire tali dati , a partire dal 2006, solo nei seguenti casi:

1.      relativamente alle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno), un valore annuo di spedizioni superiore a 10 milioni di Euro (oggi il limite è pari a Euro 4.300.000);

2.      per gli acquisti intracomunitari, come per le cessioni, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare), un valore annuo di spedizioni superiore a 10 milioni di Euro (oggi il limite è ancora più basso, pari a Euro 2.500.000).

 

Si ricorda che, nel futuro come allo stato attuale, solo i soggetti tenuti alla compilazione degli elenchi con cadenza mensile sono potenzialmente interessati dalla compilazione della parte statistica dei modelli.

 

Esonero dalla rilevazione statistica degli elenchi Intrastat.

 

Il nuovo decreto ha, come anticipato in precedenza, modificato le istruzioni per la compilazione della parte statistica degli elenchi, come risulta dalla tabella riportata di seguito.

Si evidenziano principalmente, tra gli altri:

-          i beni che veicolano informazioni quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, cd-rom con programmi informatici, se concepiti su richiesta del cliente o non sono oggetto di transazioni commerciali, oppure forniti per fini di aggiornamento non oggetto di fatturazione per il destinatario;

-          il materiale pubblicitario e i campioni commerciali, purché non siano oggetto di transazione commerciale;

-          i beni destinati ad essere riparati e, restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati;

-          i mezzi di trasporto nuovi ceduti a cittadini privati di altri Stati membri.

 

Tabella E) allegata al decreto 3/8/2005

ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA RILEVAZIONE STATISTICA SUGLI SCAMBI DI BENI TRA STATI MEMBRI

a) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori

b) oro detto monetario

c) soccorso d’urgenza in regioni sinistrate

d) merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile

e) merci destinate a un uso temporaneo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1)       non è prevista né effettuata alcuna lavorazione;

2)       la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi;

3)       la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA.

f) beni che veicolano informazioni quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni  forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario;

a)       purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

1)       materiale pubblicitario;

2)       campioni commerciali.

h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i) merci spedite alle forze armate nazionali stanziate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali o cedute nel territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di un altro Stato membro che vi stazionano

j) mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio

k) vendita di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri

  

Non cambiano invece la periodicità di invio degli elenchi e i termini di presentazione, riassunti nella tabella che segue:

 

Cessioni Intracomunitarie (Mod. INTRA – 1 bis)

Ammontare operazioni

Periodicità

Termine

Fino a € 40.000,00

Annuale

31 gennaio anno successivo

Oltre € 40.000,00 fino a € 200.000,00

Trimestrale

Entro il mese successivo al trimestre

Oltre  € 200.000,00

Mensile

Entro il 20 del mese successivo

Acquisti Intracomunitari (Mod. INTRA – 2 bis)

Fino a € 150.000,00

Annuale

31 gennaio anno successivo

Oltre € 150.000,00

Mensile

Entro il 20 del mese successivo

 

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